PIANA DI MONTE VERNA , RISPONDIAMO AD UN NOTO COMMENTATORE ANONIMO CHE VUOLE CONOSCERE LE MODALITÀ DI ELEZIONE ALLA PROVINCIA.

È bene precisare che noi di Rinascita Pianese siamo contrari a queste modalità perché i cittadini non possono votare i propri rappresentanti che comunque gestiscono un ente previsto nella Costituzione. Secondo noi di Rinascita Pianese queste modalità consentono “gli inciuci” del palazzo, infatti a Caserta ci sarà un presidente di destra e un consiglio di sinistra, senza che i cittadini quasi conoscevano la stessa data delle elezioni e la necessità delle stesse. A tal proposito ricordiamo che siamo stati tra i primi a parlare delle suddette elezioni. Le province, a differenza di quanto si sente spesso dire, non sono abolite.

E in attesa di una legge costituzionale che provveda a tale scopo, bisogna eleggerne gli organi. Ribadiamo che i consiglieri e il presidente sono eletti dai consiglieri comunali e non da tutti noi, come volevano fare per il senato con il referendum di dicembre. Come spiegato in seguito, alla provincia di Caserta spettano 16 consiglieri, i quali sono eletti dai voti dei consiglieri comunali e dei sindaci. I voti non sono tutti uguali, ma viene attribuito un punteggio a seconda della fascia di ciascun comune, determinata a seconda della popolazione.Da ciò il meccanismo ponderale. Perciò non bisogna fare confusione tra preferenza e voto ponderale.
Le fasce sono cosi suddivise
 A (comuni fino a 3000 abitanti), 21 punti
 B (3001-5000), 41 punti
 C (5001-10000), 75 punti
 D (10001-30000), 100 punti
 E (30001-100000), 257 punti
Le altre fasce  F (100001-250000), G (250001-500000), H (500001-1000000), I (comuni con popolazione superiore a 1000000 di abitanti), non riguardano la provincia di Caserta.

L’approvazione della legge Delrio (la 56/2014)  ha profondamente modificato, sia nell’assetto che nelle funzioni, il livello amministrativo provinciale, trasformando le 86 province a statuto ordinario in “enti di area vasta”, limitandone le competenze e soprattutto eliminando l’elezione diretta dei suoi organi legislativi (i consigli provinciali) ed esecutivi (il Presidente, mentre le Giunte provinciali sono abolite). Consiglieri provinciali e Presidenti delle province saranno dunque eletti indirettamente e non percepiranno alcuna indennità aggiuntiva. Inoltre la legge dà finalmente attuazione alle città metropolitane, inserite in Costituzione con la riforma del Titolo V ma mai realizzate. Nascono così, oltre a Roma Capitale, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. In queste 10 città il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia autonoma e di conseguenza gli organi della città metropolitana (il Sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana) sostituiscono quelli della provincia (in tal modo non si avranno doppi organi). Come detto in precedenza, le Giunte provinciali sono abolite. Restano il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia. Vi è inoltre l’Assemblea dei sindaci, composta dai primi cittadini di ogni comune e presieduta dal Presidente della Provincia, avente poteri consultivi. Il Consiglio provinciale è un organo elettivo di secondo grado composto dal Presidente della Provincia e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione della città metropolitana (16 consiglieri nelle province con popolazione residente superiore a 700000 abitanti, 12 in quelle con popolazione residente superiore a 300.000 e inferiore o pari a 700000 abitanti, 10 consiglieri nelle province fino a 300.000 abitanti). I consiglieri restano in carica 2 anni. L’elettorato attivo e passivo coincide, trattandosi anche in questo caso dei sindaci e dei consiglieri dei comuni della provincia. Limitatamente alle prime elezioni, però, la legge stabilisce che sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.  Le modalità di elezione del Consiglio provinciale sono identiche a quelle del consiglio metropolitano (proporzionale di lista con metodo D’Hondt e preferenza). Vige anche in questo caso il meccanismo della ponderazione del voto a seconda della fascia demografica di afferenza dell’elettore. Una volta determinata la cifra individuale ponderata di ciascun candidato viene formata una graduatoria unica di tutti i candidati. Anche in questo caso, in situazioni di parità prevale il sesso meno rappresentato tra gli eletti e, in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane. Il Presidente della Provincia viene eletto dai consiglieri comunali e dai sindaci della provincia, tra quei sindaci che hanno un mandato che scade non prima di 18 mesi. In questo caso, dunque, elettorato attivo e passivo non coincidono. Il Presidente resta in carica 4 anni (salvo decadere automaticamente alla cessazione della carica di Sindaco) e per candidarsi necessita di un numero di sottoscrizioni a suo sostegno pari almeno al 15% degli aventi diritto al voto. Il sistema elettorale per l’elezione del Presidente della Provincia è un “first-past-the-post” con ponderazione: l’elettore vota per uno dei candidati e viene eletto il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale ponderata. In caso di parità è eletto il candidato più giovane.

1 commento:

Anonimo ha detto...

delle telecamere del tg3? si invidioso. Tanto non ti considera nessuno, infatti l'articolo è stato fatto da altri giornali. ahahah