È bene precisare che noi di Rinascita Pianese siamo contrari a queste modalità perché i cittadini non possono votare i propri rappresentanti che comunque gestiscono un ente previsto nella Costituzione. Secondo noi di Rinascita Pianese queste modalità consentono “gli inciuci” del palazzo, infatti a Caserta ci sarà un presidente di destra e un consiglio di sinistra, senza che i cittadini quasi conoscevano la stessa data delle elezioni e la necessità delle stesse. A tal proposito ricordiamo che siamo stati tra i primi a parlare delle suddette elezioni. Le province, a differenza di quanto si sente spesso dire, non sono abolite.
E in attesa di una legge costituzionale che provveda a tale scopo, bisogna eleggerne gli organi. Ribadiamo che i consiglieri e il presidente sono eletti dai consiglieri comunali e non da tutti noi, come volevano fare per il senato con il referendum di dicembre. Come spiegato in seguito, alla provincia di Caserta spettano 16 consiglieri, i quali sono eletti dai voti dei consiglieri comunali e dei sindaci. I voti non sono tutti uguali, ma viene attribuito un punteggio a seconda della fascia di ciascun comune, determinata a seconda della popolazione.Da ciò il meccanismo ponderale. Perciò non bisogna fare confusione tra preferenza e voto ponderale.
Le fasce sono cosi suddivise
A (comuni fino a 3000 abitanti), 21 punti
B (3001-5000), 41 punti
C (5001-10000), 75 punti
D (10001-30000), 100 punti
E (30001-100000), 257 punti
Le altre fasce F (100001-250000), G (250001-500000), H
(500001-1000000), I (comuni con popolazione superiore a 1000000 di abitanti),
non riguardano la provincia di Caserta.
L’approvazione della legge Delrio
(la 56/2014) ha profondamente
modificato, sia nell’assetto che nelle funzioni, il livello amministrativo
provinciale, trasformando le 86 province a statuto ordinario in “enti di area
vasta”, limitandone le competenze e soprattutto eliminando l’elezione diretta
dei suoi organi legislativi (i consigli provinciali) ed esecutivi (il
Presidente, mentre le Giunte provinciali sono abolite). Consiglieri provinciali
e Presidenti delle province saranno dunque eletti indirettamente e non
percepiranno alcuna indennità aggiuntiva. Inoltre la legge dà finalmente
attuazione alle città metropolitane, inserite in Costituzione con la riforma
del Titolo V ma mai realizzate. Nascono così, oltre a Roma Capitale, le città
metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli
e Reggio Calabria. In queste 10 città il territorio della città metropolitana
coincide con quello della provincia autonoma e di conseguenza gli organi della
città metropolitana (il Sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la
conferenza metropolitana) sostituiscono quelli della provincia (in tal modo non
si avranno doppi organi). Come detto in precedenza, le Giunte provinciali sono
abolite. Restano il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia. Vi è
inoltre l’Assemblea dei sindaci, composta dai primi cittadini di ogni comune e
presieduta dal Presidente della Provincia, avente poteri consultivi. Il
Consiglio provinciale è un organo elettivo di secondo grado composto dal
Presidente della Provincia e da un numero di consiglieri variabile in base alla
popolazione della città metropolitana (16 consiglieri nelle province con
popolazione residente superiore a 700000 abitanti, 12 in quelle con popolazione
residente superiore a 300.000 e inferiore o pari a 700000 abitanti, 10
consiglieri nelle province fino a 300.000 abitanti). I consiglieri restano in
carica 2 anni. L’elettorato attivo e passivo coincide, trattandosi anche in
questo caso dei sindaci e dei consiglieri dei comuni della provincia.
Limitatamente alle prime elezioni, però, la legge stabilisce che sono
eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti. Le modalità di elezione del Consiglio
provinciale sono identiche a quelle del consiglio metropolitano (proporzionale
di lista con metodo D’Hondt e preferenza). Vige anche in questo caso il
meccanismo della ponderazione del voto a seconda della fascia demografica di
afferenza dell’elettore. Una volta determinata la cifra individuale ponderata
di ciascun candidato viene formata una graduatoria unica di tutti i candidati.
Anche in questo caso, in situazioni di parità prevale il sesso meno
rappresentato tra gli eletti e, in caso di ulteriore parità, il candidato più
giovane. Il Presidente della Provincia viene eletto dai consiglieri comunali e
dai sindaci della provincia, tra quei sindaci che hanno un mandato che scade
non prima di 18 mesi. In questo caso, dunque, elettorato attivo e passivo non
coincidono. Il Presidente resta in carica 4 anni (salvo decadere
automaticamente alla cessazione della carica di Sindaco) e per candidarsi
necessita di un numero di sottoscrizioni a suo sostegno pari almeno al 15%
degli aventi diritto al voto. Il sistema elettorale per l’elezione del
Presidente della Provincia è un “first-past-the-post” con ponderazione:
l’elettore vota per uno dei candidati e viene eletto il candidato che ha
ottenuto la maggiore cifra elettorale ponderata. In caso di parità è eletto il
candidato più giovane.
1 commento:
delle telecamere del tg3? si invidioso. Tanto non ti considera nessuno, infatti l'articolo è stato fatto da altri giornali. ahahah
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