L' AVVOCATURA DELLO STATO E CORTE DEI CONTI CI DANNO RAGIONE.


L'ASSUNZIONE DELLA DIPENDENTE POTREBBE ESSERE ILLEGITTIMA ?.....

Dobbiamo fare un passo indietro per comprendere bene la vicenda che riguarda la scelta della giunta della BUONA IDEA di scorrere la graduatoria del Comune di Parete che ha portato l'arrivo a Piana di Monte Verna della Sig.ra Giustina Zagaria.
Giustina Zagaria è Vice Sindaco presso il Comune di Casapesenna il cui Sindaco Marcello De Rosa è molto vicino al Sindaco Carlo Marino, tanto che quest'ultimo lo voleva come candidato Presidente della Provincia, https://www.casertanews.it/politica/cena-sindaco-marino-candidati-pd-marcello-de-rosa.html, a sua volta mentore del Sindaco Stefano Lombardi.
Al di là della carriera politica ci interessa la vicenda amministrativa.
Il direttore Santabarbara e il gruppo Insieme Per piana con un'intervista che potete trovare al link https://rinascitapianese.blogspot.com/2020/11/irregolarita-scorrimento-graduatoria.html#more e anche pubblicata su appia polis per la sua enorme importanza https://www.appiapolis.it/2020/12/03/piana-di-monte-verna-irregolarita-scorrimento-graduatoria-concorso-istruttore-amministrativo/ spiegavano l'irregolairtà del procedimento.
Le motivazioni le trovate cliccando sui link.
Ora vi diciamo che l'Avvocatura dello Stato con un parere dell'Avvocato dello Stato D'Avanzo in una vicenda analoga ci da ragione e scrive che lo scorrimento della graduatoria non si poteva  fare a queste condizioni.

"La Scrivente, esaminato il parere reso da codesta Avvocatura Distrettuale, non può che condividerne le conclusioni, in quanto in linea con il quadro nor- mativo vigente e con la consolidata giurisprudenza della quale sono stati ri- portati ampi stralci di diverse pronunce (sia della Corte di Cassazione che del Consiglio di Stato, oltre alcuni recenti arresti della Corte dei Conti).

Può, infatti, ritenersi determinante l'argomento secondo cui il divieto di scorrimento "per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo" è sì stabilito all'art. 91, comma 4 TuEL, ma, per con- solidato insegnamento giurisprudenziale, esso è espressivo di un principio ge- nerale (non riferibile, quindi, solo agli Enti locali) finalizzato a garantire imparzialità e trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione e ad evi- tare che le scelte sulla programmazione del fabbisogno di personale e sulla in- divuazione della modalità di reclutamento possano essere condizionate dal fatto che siano noti i nominativi dei soggetti collocati in posizione utile nella graduatoria già formata (Cass. Sez. Lav. 31 gennaio 2020, n. 2316)."

Per lo stesso principio  come dicemmo la convenzione andava stipulata ben prima del concorso e dell'approvazione della graduatoria.
Alla luce di questo parere di un organo dello Stato il gruppo INSIEME PER PIANA valuterà il da farsi anche su questa vicenda e approfondirà lo studio della stessa.
Nulla contro la dipendente che non conosciamo però in questi casi ci vuole trasparenza assoluta e chiedere perciò non è peccato
Siamo in possesso anche di delibere della Corte dei Conti che esibiremo in caso di repliche e spiegazioni


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