"La Scrivente, esaminato il parere reso da codesta Avvocatura Distrettuale,
non può che condividerne le conclusioni, in quanto in linea con il quadro nor-
mativo vigente e con la consolidata giurisprudenza della quale sono stati ri-
portati ampi stralci di diverse pronunce (sia della Corte di Cassazione che del
Consiglio di Stato, oltre alcuni recenti arresti della Corte dei Conti).
Può, infatti, ritenersi determinante l'argomento secondo cui il divieto di
scorrimento "per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione
del concorso medesimo" è sì stabilito all'art. 91, comma 4 TuEL, ma, per con-
solidato insegnamento giurisprudenziale, esso è espressivo di un principio ge-
nerale (non riferibile, quindi, solo agli Enti locali) finalizzato a garantire
imparzialità e trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione e ad evi-
tare che le scelte sulla programmazione del fabbisogno di personale e sulla in-
divuazione della modalità di reclutamento possano essere condizionate dal
fatto che siano noti i nominativi dei soggetti collocati in posizione utile nella
graduatoria già formata (Cass. Sez. Lav. 31 gennaio 2020, n. 2316)."
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