Una buona notizia per Rinascita pianese che .....
Ecco quanto riportato dagli amici di appiapolis
"Il giudice del Lavoro, dottoressa Rosa del Prete, ha dichiarato illegittima la delibera 936 del 24 luglio u.s. relativa alla sospensione cautelare dei medici convenzionati Emilio Pardi e Francesco Riccio che erano stati, a suo tempo, indagati e poi definitivamente assolti, nell’ambito dell’inchiesta relativa alle truffe all’Asl di Caserta. Nonostante i medici fossero stati scagionati, la direzione dell’Asl di Caserta ritenne di dovere avviare un procedimento nei loro confronti, sospendendoli in via cautelare dal servizio. Oggi il giudice del lavoro, ha dichiarato illegittima quella decisione ed ha ordinato il ripristino del rapporto di convenzione dei due professionisti, con la Medicina Generale. Un atto di giustizia che non ha bisogno di commenti speciali. Adesso la parola passa al tempo …tutto il tempo necessario per dimenticare."
Il noto professionista,riabilitato a tutti gli effetti nell'esercitare la professione di medico di base,è stato brillantemente difeso dall'avv. Gianluigi Buono del foro di Cassino(FR).
In esclusiva un estratto della sentenza
"Accanto al pregiudizio patrimoniale, vi è anche quello professionale non sicuramente ristorabile in via risarcitoria costituito dalla migrazione di pazienti affidatisi, nelle more, ad altro medico di base. Ulteriore profilo del periculum invocato è quello relativo al danno alla professionalità. Sul punto, va osservato che il pregiudizio imminente ed irreparabile sub speciedi danno alla professionalità viene affermato nelleipotesi in cui la situazione cautelanda comprometta lo sviluppo della professionalità acquisita o ne pregiudichi i risultati, ad esempio, per il rapido depauperamento derivante dall’inattività o dall’adibizione illegittima a mansioni differenti ovvero peril rapido evolversi delle tecnologie necessario allo svolgimento dell’attività lavorativa; ciò si verifica precipuamente e quasi esclusivamente, salvo specifiche deduzioni offerte dalla parte e conseguente onere probatorio, in campi lavorativi caratterizzati da elevata tecnologia o in quelli vulnerabili sotto il profilo della conservazione della professionalità acquisita.Invero, può ritenersi che, in caso di esito positivo del giudizio di merito il ricorrente si troverebbe, a causa del tempo trascorso, nell'impossibilità di espletare le proprie mansioni allo stesso livello di efficienza considerata l’evoluzione medio temporedella scienza medica.Sussistendo entrambi i presupposti della tutela cautelare, il ricorso deve essere accolto, con conseguente declaratoria di illegittimità della delibera della sospensione cautelare n. 936 del 24.07.2020 e ripristino del rapporto di convenzione con la Medicina Generale.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.PQMIl Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, a)dichiara illegittima la delibera della sospensione cautelare n. 936 del 24.07.2020 ed ordina il ripristino del rapporto di convenzione con la Medicina Generale;.b)condanna la ASL resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1250,00, oltre Iva e Cpa come per legge.Si comunichiSanta Maria Capua Vetere, 22.12.2020 Il Giudice dr.ssa Rosa Del PreteFirmato Da: DEL PRETE ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2adca1774f7efbee94795321f895b1
UN AUGURIO SINCERO ALL'AMICO FRANCO DI UN SERENO NATALE E DI UN BUON LAVORO
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